LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha  emesso  la seguente ordinanza sull'appello r.g. Appelli 5171/96
 depositato il 4 giugno 1993 avverso la sentenza n.  70/39/93,  emessa
 dalla  commissione  tributaria  provinciale  di  Milano da Martinetti
 Graziella Saturnia, residente  ad  Arese  (Milano),  in  via  Giacomo
 Matteotti 45/45, e Rocco Giuseppe residente ad Arese (Milano), in via
 Matteotti 45/45, controparti: uffico U.T.E. di Milano.
                        Svolgimento del processo
   Con  ricorso  in  data  5 febbraio 1992 Rocco Giuseppe e Martinetti
 Graziella impugnavano "gli atti di formazione  e  attribuzione  della
 rendita  determinata  dall'U.T.E.  di  Milano"  ed attribuita ad "una
 villetta a schiera sita in Arese... in via  G.  Matteotti  al  numero
 civico  45".  Assumevano i ricorrenti che "l'immobile in questione e'
 di  tipo  non  di  lusso  ed  ha  le  caratteristiche   di   edilizia
 economico-popolare"  per cui il classamento nella categoria A/7 della
 classe 6 doveva ritenersi incongruo; chiedevano quindi "la rettifica"
 del classamento "con l'attribuzione di una classe inferiore".
   L'amministrazione delle finanze,  nelle  conclusioni  formulate  in
 udienza,  chiedeva  che  venisse  dichiarata  l'inammissibilita'  del
 ricorso per "mancanza dell'atto impugnato, in quanto  ai  ricorrenti"
 non era "stata notificata alcuna variazione di classamento".
   La  commissione  di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso
 sul rilievo che "manca l'atto impugnato".
   I ricorrenti proponevano appello avverso  la  decisione  affermando
 che  "il documento richiamato dalla commissione di primo grado non e'
 mai stato notificato agli appellanti che, pertanto, non sono in grado
 di produrlo quale allegato"; ribadivano, poi, nel merito quanto  gia'
 illustrato  nel  ricorso  in  primo  grado e chiedevano "la rettifica
 dell'attuale  classamento  con  l'attribuzione  di  una  classe  piu'
 consona alle caratteristiche dell'immobile".
   L'ufficio  del  territorio  di  Milano,  costituendosi in giudizio,
 chiedeva la conferma della  decisione  di  primo  grado  "poiche'  le
 commissioni  tributarie  hanno  giurisdizione  esclusiva su specifici
 atti  dell'amministrazione  finanziaria  cosi'  come  previstro   dal
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 636/1972, art. 16 e n.
 342/1981, art. 7 e non  su  provvedimenti  legislativi  o  di  natura
 legislativa non censurabili in sede contenziosa".
   All'udienza  del  14  gennaio 1997 la causa veniva trattata, per la
 decisione, in camera di consiglio.
                         Motivi della decisione